PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 6 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è inserito il seguente:

          «Possono essere eletti alla carica di Presidente i giudici il termine del cui mandato non sia inferiore a due anni».

      2. Al primo comma dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'indennità di rappresentanza non integra la retribuzione ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, né al fine dell'applicazione dell'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

Art. 2.

      1. All'articolo 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

          «I giudici della Corte costituzionale cessati dalla carica non possono assumere per cinque anni incarichi per nomina o su designazione del Parlamento, del Governo, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici e di società private aventi fini di lucro. Sono esclusi gli incarichi gratuiti conferiti in enti pubblici o privati con prevalenti finalità scientifiche, culturali o umanitarie.

          Nel medesimo periodo previsto dal sesto comma, i giudici della Corte costituzionale cessati dalla carica non possono esercitare attività professionale o di consulenza giuridica retribuita né presentarsi come candidati alle cariche di senatore, deputato, presidente o consigliere regionale,

 

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presidente o consigliere provinciale, sindaco o consigliere di comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

          I giudici della Corte costituzionale cessati dalla carica non possono altresì ricoprire, per i cinque anni successivi, le cariche di Ministro, di vice ministro o di sottosegretario di Stato, né le cariche di assessore regionale o provinciale o di assessore nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti».

Art. 3.

      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è inserito il seguente:

          «Alle sentenze e alle ordinanze sono allegate le eventuali opinioni anche parzialmente dissenzienti dei giudici che ritengano necessario rendere noti i motivi per i quali non hanno condiviso le singole decisioni o le loro motivazioni. La Corte costituzionale disciplina le modalità attuative e i termini entro i quali le opinioni dissenzienti devono essere formulate».